Flat tax sostitutiva dell'Irpef per i contribuenti con partita Iva: tutti i chiarimenti

L'Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni sulla tassa piatta incrementale con aliquota fissa del 15%

Data di pubblicazione:
04 Luglio 2023
Flat tax sostitutiva dell'Irpef per i contribuenti con partita Iva: tutti i chiarimenti

Con la circolare n. 18/E/2023/, l’Agenzia delle Entrate chiarisce chi può accedere al regime agevolato (Legge n. 197/2022), come determinare la base imponibile, quali i redditi da considerare e quali quelli esclusi.

Si tratta di un regime opzionale, per quest’anno, sostitutivo dell’Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale.

Chi sceglie la flat tax applica un’aliquota fissa del 15% sulla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 e il reddito d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022.

I contribuenti interessati 

Possono optare per il nuovo regime le persone fisiche che esercitano attività d’impresa e/o arti e professioni. Dentro al perimetro della flat tax incrementale anche l’impresa familiare e l’azienda coniugale non gestita in forma societaria, in entrambi i casi limitatamente al titolare.

Tra i casi di esclusione, invece, i redditi delle società di persone, imputati ai soci per “trasparenza” e quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata, imputati ai singoli.

Fuori dalla misura anche i contribuenti che, nel 2023, aderiscono al regime forfetario (L. n. 190/2014) mentre non perdono la possibilità di optare per la tassa piatta incrementale coloro che hanno applicato lo stesso regime forfetario, o il regime “di vantaggio” (Dl n. 98/2011), dal 2020 al 2022 (in uno o più anni).

Le modalità di calcolo 

La circolare illustra, anche con alcuni esempi, come si determina la base imponibile: occorre calcolare la differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 e il reddito d’importo più elevato (di impresa e di lavoro autonomo) dichiarato negli anni dal 2020 al 2022.

A questa differenza si applica la franchigia del 5%, calcolata sul reddito più elevato del triennio.

Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40mila euro, si applica l’aliquota fissa del 15%.

L’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo soggetto a tassazione progressiva Irpef.

Fonte: Omnia del Sindaco

Ultimo aggiornamento

Martedi 29 Agosto 2023