Esercizio del diritto di voto a domicilio

Data di pubblicazione:
02 Aprile 2021

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione.

Le disposizioni sul voto domiciliare (art. 1 D.L. n. 1/2006, convertito dalla L. n. 22/2006, modificato L. n. 46 /2009) per le elezioni europee, si applicano nel caso in cui i richiedenti dimorino nell’ambito dell’intero territorio nazionale

1. Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi di cui all’art.29 della legge 5 febbraio 1992, n.104 , e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali sono tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano , sono ammessi al voto domiciliare
2. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire ,in un periodo compreso tra il quarantesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, ossia tra martedì 18 febbraio a lunedi 9 marzo 2020, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
3. una dichiarazione in carta libera (modello allegato) , attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano e recante l’indicazione dell’indirizzo completo di questa.
4. un certificato medico, rilasciato dal Funzionario Medico, designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data del rilascio del certificato ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature medicali.

 

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Ultimo aggiornamento

Mercoledi 27 Marzo 2024